Deposito doganale e IVA

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Deposito doganale e IVA

La Pluriservice, è soggetto abilitato a gestire deposito doganale e IVA (ex art. 50 bis). Siamo in grado di assisterVi in tutti gli adempimenti fiscali relativi alle operazioni effettuate all’interno dei suoi depositi fiscali.

Acquisti da Paesi terzi – immissione in libera pratica

Al momento dell’importazione presso la dogana ove è ubicato il deposito fiscale, l’IVA non viene assolta in quanto i beni sono destinati ad essere introdotti nel deposito.  La merce può rimanere nel deposito per un tempo illimitato.  All’atto del ritiro dal deposito, l’IVA è assolta da chi procede all’estrazione. Questo mediante emissione di auto-fattura che verrà annotata sui registri acquisti e registro vendite, ragione per cui l’imposta non verrà materialmente versata ma solo contabilizzata.

Acquisti intracomunitari

I beni acquistati in altro Paese comunitario, sono introdotti nel deposito fiscale in esenzione IVA. Al momento del ritiro l’imposta è assolta da chi procede all’estrazione mediante integrazione della fattura emessa dal cedente comunitario.  La fattura integrata viene annotata sul registro delle vendite e sul registro degli acquisti.  Viene compilato l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (Intra-2).

Cessione a soggetto comunitario

I beni oggetto della vendita, anziché essere inviati al cessionario, vengono introdotti nel deposito fiscale. Questo comporta un risparmio dei costi di trasporto. La fattura emessa non riporta l’addebito IVA e non deve essere compilato il mod. INTRA 1. Successivamente, il cessionario comunitario può vendere i beni sia a soggetto italiano, sia a soggetto estero senza addebito IVA.

Manipolazioni e lavorazioni nel deposito

Tutte le prestazioni di servizi nel deposito sono effettuate senza pagamento dell’IVA. Ivi comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali.

Vendite nel deposito IVA

Durante la permanenza nel deposito fiscale, la merce può essere rivenduta ad uno o più soggetti, sempre in esenzione IVA. In questo modo, il cedente evita di dover versare l’IVA gravante sul bene ceduto prima di averla ottenuta dal cessionario. Conosciamo la consuetudine ormai radicata da parte degli acquirenti, di pagare a 90/120 giorni dall’emissione della fattura.
2018-01-17T12:04:15+01:00